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Archive for the ‘3b. Caso Englaro’

Lettera al Presidente della Repubblica

Febbraio 08, 2009 By: admin Category: 3b. Caso Englaro No Comments →

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“Vicenda dolorosissima ma devo difendere le istituzioni”

Febbraio 08, 2009 By: admin Category: 3b. Caso Englaro No Comments →

Il testo completo della lettera inviata al presidente del consiglio Silvio Berlusconi dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano

ROMA - Il Quirinale ha reso noto il testo della lettera che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge in relazione al caso Englaro.

“Signor Presidente, lei certamente comprenderà come io condivida le ansietà sue e del Governo rispetto ad una vicenda dolorosissima sul piano umano e quanto mai delicata sul piano istituzionale - scrive Napolitano -. Io non posso peraltro, nell’esercizio delle mie funzioni, farmi guidare da altro che un esame obiettivo della rispondenza o meno di un provvedimento legislativo di urgenza alle condizioni specifiche prescritte dalla Costituzione e ai principi da essa sanciti. I temi della disciplina della fine della vita, del testamento biologico e dei trattamenti di alimentazione e di idratazione meccanica sono da tempo all’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del Parlamento, specialmente da quando sono stati resi particolarmente acuti dal progresso delle tecniche mediche. Non è un caso se in ragione della loro complessità, dell’incidenza su diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti e della diversità di posizioni che si sono manifestate - prosegue il capo dello Stato -, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, non si sia finora pervenuti a decisioni legislative integrative dell’ordinamento giuridico vigente. Già sotto questo profilo il ricorso al decreto legge, piuttosto che un rinnovato impegno del Parlamento ad adottare con legge ordinaria una disciplina organica, appare soluzione inappropriata”.

“Devo inoltre rilevare che rispetto allo sviluppo della discussione parlamentare - sottolinea Napolitano - non è intervenuto nessun fatto nuovo che possa configurarsi come caso straordinario di necessità ed urgenza ai sensi dell’art. 77 della Costituzione se non l’impulso pur comprensibilmente suscitato dalla pubblicità e drammaticità di un singolo caso. Ma il fondamentale principio della distinzione e del reciproco rispetto tra poteri e organi dello Stato non consente di disattendere la soluzione che per esso è stata individuata da una decisione giudiziaria definitiva sulla base dei principi, anche costituzionali, desumibili dall’ordinamento giuridico vigente.

Decisione definitiva, sotto il profilo dei presupposti di diritto, deve infatti considerarsi, anche un decreto emesso nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione, non ulteriormente impugnabile, che ha avuto ad oggetto contrapposte posizioni di diritto soggettivo e in relazione al quale la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile pronunciarsi a norma dell’articolo 111 della Costituzione: decreto che ha dato applicazione al principio di diritto fissato da una sentenza della Corte di cassazione e che, al pari di questa, non è stato ritenuto invasivo da parte della Corte costituzionale della sfera di competenza del potere legislativo.

Desta inoltre gravi perplessità l’adozione di una disciplina dichiaratamente provvisoria e a tempo indeterminato, delle modalità di tutela di diritti della persona costituzionalmente garantiti dal combinato disposto degli articoli 3, 13 e 32 della Costituzione: disciplina altresì circoscritta alle persone che non siano più in grado di manifestare la propria volontà in ordine ad atti costrittivi di disposizione del loro corpo”.

“Ricordo infine che il potere del Presidente della Repubblica di rifiutare la sottoscrizione di provvedimenti di urgenza manifestamente privi dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall’art. 77 della Costituzione o per altro verso manifestamente lesivi di norme e principi costituzionali discende dalla natura della funzione di garanzia istituzionale che la Costituzione assegna al Capo dello Stato - aggiunge - ed è confermata da più precedenti consistenti sia in formali dinieghi di emanazione di decreti legge sia in espresse dichiarazioni di principio di miei predecessori. Confido che una pacata considerazione delle ragioni da me indicate in questa lettera valga ad evitare un contrasto formale in materia di decretazione di urgenza che finora ci siamo congiuntamente adoperati per evitare”.

fonte: Repubblica

Decreto del Governo

Febbraio 07, 2009 By: admin Category: 3b. Caso Englaro No Comments →

«Disposizioni urgenti in materia di alimentazione ed idratazione».

«In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere rifiutate dai soggetti interessati o sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

Silenzio…Silenzio…Silenzio…

Febbraio 04, 2009 By: admin Category: 3b. Caso Englaro No Comments →

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SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

Febbraio 02, 2009 By: admin Category: 3b. Caso Englaro No Comments →

Le motivazioni con i giudici della Lombardia hanno annullato il divieto della Regione Lombardia
Perché è un diritto rifiutare le cure
(Tar Lombardia 214/2009).

l diritto di rifiutare le cure è un diritto costituzionale assoluto di libertà che deve essere rispettato e dunque le strutture sanitarie non possono rifiutarsi di accogliere i malati che hanno chiesto il ricovero per poter procedere alla sospensione dei trattamenti terapeutici. Questa la motivazione della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiamato a pronunciarsi sul delicato caso di Eluana Englaro, la ragazza in stato vegetativo permanente per la quale il padre aveva chiesto in più sedi l’interruzione dell’alimentazione, ottenendola, da ultimo, in Cassazione. Il Tar ha annullato il provvedimento con il quale la Direzione Generale della Sanità della giunta Regionale Lombarda aveva introdotto il divieto per il personale sanitario regionale di accettare il ricovero ospedaliero richiesto, tramite il suo tutore, dal padre di Eluana per poter procedere alla sospensione dell’alimentazione artificiale somministratagli.
[continua]

fonte: link