Statuto
ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE
È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile un’associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata “GLI AMICI DI ELEONORA ONLUS”. L’associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato.
ARTICOLO 2: SEDE
L’Associazione ha sede in Napoli alla Via Calata S. Marco n. 4.
L’Associazione ha carattere nazionale. Essa potrà istituire sedi provinciali, regionali o interregionali,
L’approvazione dell’Istituzione di nuove sedi e la loro regolamentazione dovrà essere ratificata dall’Assemblea
ARTICOLO 3: DURATA
La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga deliberata dall’assemblea.
ARTICOLO 4: SCOPO
L’Associazione è un organismo di volontariato che persegue finalità di solidarietà sociale e svolge la sua attività nel settore dell’assistenza socio – sanitaria.
Svolge altresì attività di cittadinanza attiva a difesa dei diritti delle persone in grave difficoltà, delle loro famiglie e degli aventi diritto ad esso collegati.
Essa si impegna al sostegno di tutte le iniziative pubbliche e private, in Italia e all’estero volte a promuovere la tutela dei diritti e degli interessi che costituiscono l’oggetto della propria attività.
Potrà costituirsi in giudizio, nelle sedi amministrative civile penali allorché lo riterrà opportuno alla salvaguardia degli interessi per cui opera.
Lo scopo dell’associazione è quello di:
a) promuovere la realizzazione, in Campania, nelle Regioni del sud Italia, e in ogni realtà ove ve ne sia l’esigenza, di apposite strutture, per l’accoglienza e la cura di pazienti in coma, in stato vegetativo permanente o persistente. In particolare si impegna ad inserire nei piani ospedalieri regionali le SUAP, gli hospice per le cure palliative, le Unità dei Risvegli e le unità per il sollievo delle persone di cui sopra
b) promuovere attività socio-assistenziali a sostegno delle famiglie dei pazienti in stato di coma; altre attività di sensibilizzazione sul tema del coma;
c) organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale anche in collaborazione con centri stranieri per il personale del futuro centro; – promuovere la propria attività anche attraverso siti Internet, e collaborare con fondazioni e centri stranieri dello stesso settore; – promuovere attività culturali in genere a sostegno dell’Associazione.
d) L’Associazione procede altresì allo studio della:
- bioetica medica, che valorizza il rapporto tra vita e valori etici nel campo dell’attività medica, in riferimento alla nascita, alla salute e alla morte dell’uomo ;
- bioetica ambientale, che s’interessa delle questioni di valore, dei modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento umano nei confronti dell’ambiente naturale;
Per fare questo provvederà ad organizzare le seguenti iniziative:
1) seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti, studenti o neolaureati, intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia a favorire l’interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;
2) corsi di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e per medici, ricercatori, operatori sanitari intesi a fornire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base della disciplina, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi rami di attività
3) convegni di studi, riguardati come momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese e destinati, altresì, a promuovere la discussione pubblica e a favorire la partecipazione;
4) pubblicazioni varie e collane sui temi che sono oggetto della sua attività;
5) ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
6) ogni altra attività idonea ai perseguimento degli scopi dell’Associazione e, in particolare, la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nei campo della bioetica, anche attraverso la costituzione di una apposita banca dati.
L’associazione potrà tuttavia compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie od utili al perseguimento del suo scopo, nei limiti di legge.
Nella realizzazione dello scopo sociale, l’associazione intende avvalersi di attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, il tutto in conformità alla legge 11 agosto 1991 n. 266.
L’Associazione può inoltre assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività finalizzate al perseguimento del suo scopo, ivi comprese:
- la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere;
- la partecipazione (e la promozione) ad altre Associazioni e/o fondazioni aventi scopo uguale o simile al proprio.
- l’istituzione di centri di studio e scientifici e di altri tipi di organismi, ai quali, potranno aderire (portando quindi il loro contributo) Enti pubblici e privati, persone giuridiche pubbliche e private, persone fisiche ed in genere soggetti di qualunque tipo intenzionati a collaborare con l’Associazione. Tali organismi funzioneranno secondo appositi Regolamenti approvati dall’Assemblea.
Saranno altresì istituiti in forma permanente, un Comitato Tecnico scientifico ed un Comitato d’Onore, che assisteranno il Consiglio nello svolgimento dell’attività.
ARTICOLO 5: PRINCIPI
L’Associazione “GLI AMICI DI ELEONORA ONLUS” si rifà ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti del Malato o Carta di Oviedo, approvata dall’Unione Europea e ratificata dalla Repubblica Italiana.
In particolare, al centro del proprio operato vi è il rispetto della persona umana considerata nella sua interezza, della sua dignità, della sua individualità e la difesa del contesto socio-affettivo in cui opera, in particolare si assume l’art. 32, comma 2 e la Carta di Oviedo quale strumento di riferimento per l’attività di monitoraggio sullo stato dei diritti del paziente, dell’attività di prevenzione nelle azioni di salvaguardia che saranno svolte a difesa dei diritti violati.
ARTICOLO 6: COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione, costituito dai contributi versati dai partecipanti all’atto costitutivo, può essere ulteriormente incrementato da:
- versamenti effettuati dai nuovi associati in sede di adesione;
- quote di iscrizione annuale all’associazione;
- contributi liberamente erogati da persone fisiche e da enti, pubblici e privati.
- denaro, beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo, ivi compresi lasciti testamentari e liberalità da chiunque effettuati
- beni acquistati dall’associazione con il reimpiego dei mezzi finanziari sopra indicati e con eventuali avanzi di gestione.
- ogni altro conferimento estraneo.
Il Consiglio direttivo stabilisce la quota che ciascun nuovo associato dovrà versare nel caso venga accolta la domanda di adesione, nonché la quota di iscrizione annuale all’associazione a carico di tutti gli associati.
Le quote ed i contributi versati dagli associati non sono rivalutabili e non sono ripetibili, anche nel caso di scioglimento dell’associazione ovvero di recesso, morte od esclusione del singolo associato. Quote e contributi sono inoltre intrasmissibili per atto tra vivi.
ARTICOLO 7: ASSOCIATI
Possono aderire all’associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell’associazione.
La qualità di associato decorre dalla data delle delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta né accettata per un periodo di tempo limitato. È comunque facoltà dell’Associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio.
Le domande di ammissione e di dimissioni degli associati devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata.
ARTICOLO 8: CATEGORIE DI ASSOCIATI
L’associazione ha struttura democratica e si ispira al principio della parità tra gli associati, al fine di garantire a ciascuno di essi l’effettività del rapporto associativo e di escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi. Al solo fine di individuare tra gli associati coloro che parteciparono alla costituzione dell’associazione e coloro che per la loro fama potranno contribuire in modo rilevante allo sviluppo dell’associazione, gli associati stessi si distinguono in:
- FONDATORI: sono coloro che hanno costituito l’associazione sottoscrivendo l’atto costituito.
- ORDINARI: sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata
- ONORARI: sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sociali, sportivi della Campania o di altre città e Nazioni che contribuiscano in modo rilevante allo sviluppo dell’Associazione e quindi al raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi.
ARTICOLO 9: SIMPATIZZANTI
Il Segretario dell’Associazione è incaricato di tenere in un apposito elenco tutti coloro che a vario titolo simpatizzano per l’Associazione.
Essi possono essere ex soci che non hanno rinnovato l’iscrizione, persone che si sono avvicinati all’attività dell’Associazione pur non volendo essere inseriti attivamente nell’attività sociale.
I simpatizzanti verranno regolarmente informati sull’attività della Onlus e potranno partecipare alle Assemblee dell’Associazione solamente a titolo consultivo.
ARTICOLO 10: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli Associati hanno diritto di:
- prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti;
- partecipare a tutte le attività associative;
- essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione;
- usufruire delle strutture dell’Associazione.
ARTICOLO 11: DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati hanno il dovere di:
- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti;
- comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell’Associazione, che degli altri Associati, nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l’Associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede;
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità via stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12: GRATUITÀ DELL’ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI
L’attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari.
Agli Associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Associato. L’attività degli Associati ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è fornita gratuitamente.
ARTICOLO 13: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per:
- decesso della persona fisica;
- scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica;
- mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito;
- dimissioni (o recesso);
- esclusione.
La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni degli organi dell’Associazione, è decisa dall’Assemblea. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’Associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione dell’assemblea, consentendogli la facoltà di replica.
Gli Associati dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all’Associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 14: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Segretario;
e) il Comitato d’Onore;
f) il Comitato Tecnico-Scientifico.
ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea si riunisce presso a sede legale dell’Associazione o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio-rendiconto annuale da effettuarsi entro il 30 (trenta) aprile.
L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
- approvazione del bilancio-rendiconto;
- determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell’Associazione per la realizzazione dello scopo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- esclusione di Associati;
- approvazione e modifiche di Regolamenti interni;
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell’Associazione e nomina dei liquidatori;
- tutto quant’altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli Associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione.
ARTICOLO 16: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richiesta di un numero di associati non inferiore al 10% (dieci per cento) di tutti.
In tal caso, il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l’Assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o e-mail a tutti gli associati agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati. Gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno 15 (quindici) giorni a quello fissato per la riunione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati:
- il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza;
- il luogo, il giorno e l’ora dell’eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
- l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di 2 (due) associati assenti. Le deleghe sono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell’Associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo). Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea.
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in a apposito libro.
Su richiesta, ciascun associato può rendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente.
ARTICOLO 17: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Tutti gli associati possono intervenire nelle assemblee ed esprimere il loro voto, quale che sia l’argomento o la delibera posta all’ordine del giorno. Ogni associato ha diritto soltanto ad un voto, indipendentemente dai contributi versati all’associazione.
In prima convocazione l’Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l’Assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre tuttavia sia in prima che in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifica dello Statuto, il verbale di Assemblea potrà essere redatto da un notaio.
Per la delibera di scioglimento anticipato dell’associazione occorre invece sia in prima che in seconda convocazione la presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) degli associati.
Al fine di garantire un’idonea pubblicità alle deliberazioni prese dall’assemblea queste saranno conservate presso la sede dell’associazione, di modo che ciascun associato possa prenderne visione ed ottenerne copia a sue spese.
ARTICOLO 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri, secondo determinazione presa dall’assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere solo associati, liberamente eletti dall’assemblea. Qualsiasi associato può assumere la carica di Consigliere. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente dall’assemblea.
I componenti del Consiglio durano in carica tre (3) anni a partire dalla data della rispettiva nomina e, nel caso di decadenza per decorso del termine, sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
ARTICOLO 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio si riunisce presso la sede legale dell’Associazione almeno ogni 6 (sei) mesi e comunque ogni volta che sia necessario.
La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L’avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o e-mail) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’avviso deve contenere la data e l’ora fissate per la riunione, nonché l’ordine del giorno.
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro, tenuto dal segretario.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO 20: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
AI Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare, al Consiglio spettano le seguenti funzioni:
- elezione al proprio interno del Presidente e del Vicepresidente;
- nomina del segretario;
- gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall’Assemblea;
- accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all’Associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- predisposizione annuale del bilancio-rendiconto;
- determinazione dell’importo annuale delle quote associative;
- conferimento della qualifica di Associato ONORARIO;
- la formazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 21: DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli Associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
ARTICOLO 22: IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell’Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo.
In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni:
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati;
- curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- sottoscrivere i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell’Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti o indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 (dieci) giorni.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.
ARTICOLO 23: IL SEGRETARIO
AI Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, sono affidati i seguenti compiti:
- tenuta e aggiornamento del Registro degli associati;
- redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo);
- tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 24: IL COMITATO D’ONORE
Il Comitato d’Onore è costituito dai soci onorari e dagli altri associati individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di promuovere ogni iniziativa utile a far conoscere ai terzi le finalità e gli obiettivi dell’associazione, nonché di divulgare all’esterno le attività svolte ed i risultati ottenuti dalla stessa.
Il Consiglio potrà nominare ogni anno fino a 5 soci, tra le personalità che hanno dimostrato particolare attaccamento e vicinanza alla finalità della Onlus.
Il Presidente del Comitato d’onore è il Presidente Onorario della Onlus, potrà avere un Co-presidente e fino a due Vice presidenti Onorari.
ARTICOLO 25: IL COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico – Scientifico è costituito da associati di chiara fama che operino nel settore medico – scientifico individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di elaborare e formulare proposte nel settore dell’assistenza sanitaria e sociale, e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi e sulle questioni trattate dall’associazione.
Il Presidente del Comitato tecnico Scientifico sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra le personalità che accetteranno di far parte del C. Scientifico.
Per singole iniziative di particolare valore etico e socio-assistenziale potrà essere nominato un apposito comitato – scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo sentito il Presidente del Comitato Scientifico.
Il Presidente del Comitato Scientifico viene nominato ogni tre anni, fatti salve le eccezioni dovute a dimissioni anticipate.
ARTICOLO 26: ESERCIZIO
L’esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 27: RENDICONTO
Al termine di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo i criteri di legge, da sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione.
Esso deve essere depositato, in copia, presso la sede sociale, nei trenta giorni antecedenti l’Assemblea, in modo che tutti gli associati possano prenderne visione, nonché chiederne copia a loro spese.
Il quorum richiesto per l’approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea è quello più basso, previsto per le delibere relative alla gestione della società che non importano modifiche dell’atto costitutivo.
La delibera che approva il rendiconto economico e finanziario è depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti gli Associati possano prenderne visione.
ARTICOLO 28 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE
Eventuali utili risultanti dal rendiconto economico e finanziario non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi sociali.
È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 29: LIBRI ASSOCIATIVI
Oltre ai libri fiscali, l’Associazione può tenere:
- il libro degli associati, in cui saranno riportati tutti gli associati, con indicazione della categoria cui appartengono, delle loro generalità, domicilio, data di adesione ed ogni altra notizia utile relativa al rapporto associativo;
- i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In mancanza di tali ultimi libri, i verbali delle adunanze dei suddetti organi saranno redatti su fogli separati che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione, saranno conservati a cura del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 30: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’associazione.
I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.
Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla sua costituzione, in modo vincolante per le parti; il Collegio deciderà inoltre a maggioranza ed in via irrituale.
ARTICOLO 31: OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 32: SEGNI DISTINTIVI – RINVIO
L’associazione dovrà utilizzare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni.



